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n. 020 del 16 marzo 2018

AGGIORNAMENTO SU "LEGGE GELLI E DECRETI ATTUATIVI"

Comunicazione del Coordinatore della Commissione Medico legale

 

Cari Soci,

l’evoluzione del dibattito, particolarmente in ambito penale, che si è sviluppato negli ultimi mesi intorno alla Legge Gelli-Bianco, ha subìto una notevole accelerazione negli ultimi 3 mesi, in seguito ad una sentenza delle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione, le cui anticipazioni sono state pubblicate il 21 dicembre 2017 ed il cui  testo integrale (sentenza n. 29 del 21/12/17) è stato reso pubblico in data 22 febbraio 2018. In sostanza attraverso tale sentenza, la Suprema Corte ha in parte riformulato la legge Gelli-Bianco nel suo aspetto penalistico, reinterpretando il dettato dell’art. 590-sexies, parte integrante dell’art.6 della stessa Legge.

Per la migliore comprensione della sentenza vi allego il suo testo integrale ed un estratto di una interessante relazione dell’Avv. Vaccaro del Foro di Roma sull’argomento: in pratica con tale sentenza viene reintrodotta la graduazione in “lieve” e “grave” della colpa per imperizia, concludendo che l’esenzione da responsabilità (l’abolitio criminis) può applicarsi soltanto alla tipologia di colpa lieve e soltanto limitatamente alla imperizia, mentre viene ribadita l’assenza di esenzione per qualunque grado di colpa per negligenza o imprudenza. Ritengo personalmente che per il Giudice di merito potrebbe non essere facile districarsi fra i distinguo che la sentenza ha introdotto, anche in relazione alla valutazione che egli potrà dare delle linee guida ufficiali (pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità dopo valutazione di quelle inviate dalle società scientifiche), se presenti (o in loro assenza delle buone pratiche cliniche), se adeguate alle specificità del caso concreto, se applicate correttamente, o se vi siano state irregolarità nella loro applicazione pur se adeguate.

Pertanto, le critiche di molti esperti alle evoluzioni penalistiche che la nuova Legge 24/17 ha introdotto a far data dal 1 aprile 2017, già espresse dagli addetti ai lavori nel congresso del 20 maggio 2017 tenutosi a Roma (i contenuti del quale sono presenti sul Portale societario), erano fondate visto che ad oggi vi sono state diverse sentenze della Cassazione Penale sulla nuova Legge, due delle quali di segno opposto tra loro, tanto che è stato necessario l’intervento delle Sezioni Unite per dirimere il contrasto. A riprova di ciò, molti sono i “nostalgici” della legge Balduzzi (2012) e le successive interpretazioni e declinazioni giurisprudenziali che avevano chiaramente depenalizzato la colpa lieve dell’esercente la professione sanitaria, per tutti i suoi profili (imperizia, imprudenza e negligenza). Infine la sentenza delle Sezioni Unite Penali ha escluso esplicitamente il ricorso alla corte Costituzionale per un sospetto di incostituzionalità del già citato art.590-sexies che, essendo stato reinterpretato, non pare contenere più l’alea di incostituzionalità sostenuta da alcuni giudici anche all’interno della stessa Suprema Corte.

In questa seconda parte della NL, vorrei informarvi dell’evoluzione esclusivamente legislativa della Legge Gelli (anch’essa allegata): sono infatti comparsi i primi 3 decreti attuativi, che riguardano “l’Accreditamento delle società scientifiche” (DM 2/8/17), la “Istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita' “ (DM 29/9/17) ed il “Sistema nazionale delle Linee Guida” (fonte Sole 24 ore del 22/2/18). Tutti e tre i DM sono allegati a questa NL e disponibili sul Portale Societario, al fine di informare i Soci sul ruolo che le società scientifiche accreditate (la SIED ha adempiuto in toto alla procedura per ottenere tale ambito traguardo) svolgeranno per una corretta applicazione della Legge Gelli-Bianco, ed in particolare il ruolo fondamentale che le linee guida e la metodologia per produrle/tradurle assumeranno in futuro, sia dal punto di vista scientifico-culturale del professionista, sia come guida per tutte le magistrature (penale, civile, contabile) che per legge potrebbero verificare il nostro operato.

Inoltre, in risposta alle sollecitazioni di alcuni Soci, allego anche un fac-simile di richiesta al Giudice Tutelare finalizzata alla nomina urgente di un amministratore di sostegno per tutti i pazienti con indicazione alla PEG, non interdetti (ma supportati da parenti) e non in grado quindi di esprimere compiutamente il consenso informato. Infatti la PEG è una procedura non urgente, ma non sostituibile, né rimandabile: nel giro di qualche giorno (tempo compatibile in genere con le condizioni cliniche di tali pazienti), con procedura d’urgenza, il giudice Tutelare può nominare tale figura in grado di esprimere il consenso informato, valido a tutti gli effetti di legge. Più complessa la soluzione per i pazienti che non hanno parenti: in tal caso bisogna rivolgersi al Sostituto Procuratore della Repubblica (di turno) che ha, fra i vari compiti in ambito penalistico, anche alcune funzioni in ambito civilistico a tutela di soggetti deboli: pertanto bisogna rivolgersi a tale figura istituzionale (meglio se di concerto con la Direzione Sanitaria) per ottenere un valido consenso informato.

Infine, approfitto per ringraziare Gianfranco Iadecola, Luigi Pasquale ed i componenti della Commissione Medico Legale, con i quali ho avuto l’onore di lavorare sui temi della responsabilità professionale negli ultimi due anni, e di inviare un “in bocca al lupo” a chi mi seguirà in qualità di coordinatore affinchè possa continuare il lavoro, solo agli inizi.


Cordiali saluti

Antonio Pisani

Coordinatore della Commissione Medico Legale

 

 

ALLEGATI:

1. Sentenza Sezioni Unite Penali 21/12/2017

2. Commento Avv. Vaccaro

3. Legge Gelli

4. DM 2/8/17

5. DM 29/9/17

6. DM Sistema Nazionale delle Linee Guida?

7. Richiesta per amministratore di sostegno